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Art. 4 Regolamento sul credito a disposizione degli istituti scolastici Regolamento sul credito a disposizione degli istituti scolastici

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Art. 4 Regolamento sul credito a disposizione degli istituti scolastici

[5] 1 Per gli istituti cantonali il credito annuale è iscritto a preventivo in una voce contabile.

2 È ammesso il trasferimento di credito totale o parziale dal centro costo d’un istituto a un altro o all’interno del proprio centro costo per genere di spesa simile.

[5] Art. modificato dal R 10.10.2018; in vigore dal 3.9.2018 - BU 2018, 378.

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