401.150
CH-TI
Art. 3 Regolamento sul credito a disposizione degli istituti scolastici Regolamento sul credito a disposizione degli istituti scolastici
Art. 3 Regolamento sul credito a disposizione degli istituti scolastici
[4] Il credito degli istituti cantonali è attribuito in base ai seguenti parametri
a) scuole medie importo base di 15’000 franchi per istituto più 100 franchi per allievo;
b) scuole speciali importo base di 14’000 franchi per istituto più 100 franchi per allievo;
c) scuole medie superiori importo base di 15’000 franchi per istituto più 80 franchi per allievo;
d) scuole professionali importo base di 15’000 franchi per istituto più 60 franchi per allievo a tempo pieno e 30 franchi per allievo della formazione duale.
[4] Art. modificato dal R 18.12.2024; in vigore dal 1.7.2025 - BU 2024, 348; precedenti modifiche: BU 1995, 561; BU 2001, 175; BU 2002, 58; BU 2003, 375 e 397; BU 2018, 378.