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Art. 3 Regolamento sul credito a disposizione degli istituti scolastici Regolamento sul credito a disposizione degli istituti scolastici

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Art. 3 Regolamento sul credito a disposizione degli istituti scolastici

[4] Il credito degli istituti cantonali è attribuito in base ai seguenti parametri

a) scuole medie importo base di 15’000 franchi per istituto più 100 franchi per allievo;

b) scuole speciali importo base di 14’000 franchi per istituto più 100 franchi per allievo;

c) scuole medie superiori importo base di 15’000 franchi per istituto più 80 franchi per allievo;

d) scuole professionali importo base di 15’000 franchi per istituto più 60 franchi per allievo a tempo pieno e 30 franchi per allievo della formazione duale.

[4] Art. modificato dal R 18.12.2024; in vigore dal 1.7.2025 - BU 2024, 348; precedenti modifiche: BU 1995, 561; BU 2001, 175; BU 2002, 58; BU 2003, 375 e 397; BU 2018, 378.

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