Regolamento sul credito a disposizione degli istituti scolastici
Indice delle disposizioni (8)
Testo normativo (8 Articoli)
1 Il credito annuale per la realizzazione di attività didattiche e culturali è un importo attribuito all’istituto scolastico.
2 Il credito è destinato a finanziare totalmente o parzialmente
a) attività didattiche complementari e integrative dell’insegnamento, in particolare lo scambio di classi, le uscite di studio (compresa un’indennità ai docenti e un compenso fino a un massimo di 30 franchi al giorno per docente);
b) attività culturali principalmente destinate alle componenti della scuola, in particolare conferenze, seminari, mostre, spettacoli;
c) acquisti di libri e riviste;
d) cerimonie di consegna dei titoli di studio;
e) spese di rappresentanza, spese per un collegio dei docenti annuo o altre spese fino ad un importo massimo di 2’000 franchi annui. [3]
[3] Cpv. modificato dal R 10.10.2018; in vigore dal 3.9.2018 - BU 2018, 378; precedenti modifiche: BU 2010, 215; BU 2015, 55.
Il credito annuale è stanziato dal Cantone, rispettivamente dai comuni, in sede di preventivo.
[4] Il credito degli istituti cantonali è attribuito in base ai seguenti parametri
a) scuole medie importo base di 15’000 franchi per istituto più 100 franchi per allievo;
b) scuole speciali importo base di 14’000 franchi per istituto più 100 franchi per allievo;
c) scuole medie superiori importo base di 15’000 franchi per istituto più 80 franchi per allievo;
d) scuole professionali importo base di 15’000 franchi per istituto più 60 franchi per allievo a tempo pieno e 30 franchi per allievo della formazione duale.
[4] Art. modificato dal R 18.12.2024; in vigore dal 1.7.2025 - BU 2024, 348; precedenti modifiche: BU 1995, 561; BU 2001, 175; BU 2002, 58; BU 2003, 375 e 397; BU 2018, 378.
[5] 1 Per gli istituti cantonali il credito annuale è iscritto a preventivo in una voce contabile.
2 È ammesso il trasferimento di credito totale o parziale dal centro costo d’un istituto a un altro o all’interno del proprio centro costo per genere di spesa simile.
[5] Art. modificato dal R 10.10.2018; in vigore dal 3.9.2018 - BU 2018, 378.
Il credito degli istituti comunali è attribuito in base a parametri stabiliti dalle autorità comunali.
[6] 1 Il credito è utilizzato in modo autonomo dall’istituto, secondo le competenze stabilite dagli art. 26 e 37 della legge della scuola del 1° febbraio 1990.
2 La direzione di istituto presenta a fine anno civile all’autorità che ha stanziato il credito il consuntivo sulle attività finanziate con il credito annuo.
3 Il consuntivo viene pure inserito nella relazione annuale sull’andamento dell’istituto redatta dalla direzione di istituto.
[6] Art. modificato dal R 10.10.2018; in vigore dal 3.9.2018 - BU 2018, 378.
… [7]
[7] Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 375.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a partire dal 1° gennaio 1993.
Pubblicato nel BU 1992 , 245.