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Regolamento sul credito a disposizione degli istituti scolastici

8 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (8)

Testo normativo (8 Articoli)

1 Il credito annuale per la realizzazione di attività didattiche e culturali è un importo attribuito all’istituto scolastico.

2 Il credito è destinato a finanziare totalmente o parzialmente

a) attività didattiche complementari e integrative dell’insegnamento, in particolare lo scambio di classi, le uscite di studio (compresa un’indennità ai docenti e un compenso fino a un massimo di 30 franchi al giorno per docente);

b) attività culturali principalmente destinate alle componenti della scuola, in particolare conferenze, seminari, mostre, spettacoli;

c) acquisti di libri e riviste;

d) cerimonie di consegna dei titoli di studio;

e) spese di rappresentanza, spese per un collegio dei docenti annuo o altre spese fino ad un importo massimo di 2’000 franchi annui. [3]

[3] Cpv. modificato dal R 10.10.2018; in vigore dal 3.9.2018 - BU 2018, 378; precedenti modifiche: BU 2010, 215; BU 2015, 55.

[4] Il credito degli istituti cantonali è attribuito in base ai seguenti parametri

a) scuole medie importo base di 15’000 franchi per istituto più 100 franchi per allievo;

b) scuole speciali importo base di 14’000 franchi per istituto più 100 franchi per allievo;

c) scuole medie superiori importo base di 15’000 franchi per istituto più 80 franchi per allievo;

d) scuole professionali importo base di 15’000 franchi per istituto più 60 franchi per allievo a tempo pieno e 30 franchi per allievo della formazione duale.

[4] Art. modificato dal R 18.12.2024; in vigore dal 1.7.2025 - BU 2024, 348; precedenti modifiche: BU 1995, 561; BU 2001, 175; BU 2002, 58; BU 2003, 375 e 397; BU 2018, 378.

[5] 1 Per gli istituti cantonali il credito annuale è iscritto a preventivo in una voce contabile.

2 È ammesso il trasferimento di credito totale o parziale dal centro costo d’un istituto a un altro o all’interno del proprio centro costo per genere di spesa simile.

[5] Art. modificato dal R 10.10.2018; in vigore dal 3.9.2018 - BU 2018, 378.

Il credito degli istituti comunali è attribuito in base a parametri stabiliti dalle autorità comunali.

[6] 1 Il credito è utilizzato in modo autonomo dall’istituto, secondo le competenze stabilite dagli art. 26 e 37 della legge della scuola del 1° febbraio 1990.

2 La direzione di istituto presenta a fine anno civile all’autorità che ha stanziato il credito il consuntivo sulle attività finanziate con il credito annuo.

3 Il consuntivo viene pure inserito nella relazione annuale sull’andamento dell’istituto redatta dalla direzione di istituto.

[6] Art. modificato dal R 10.10.2018; in vigore dal 3.9.2018 - BU 2018, 378.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a partire dal 1° gennaio 1993.

Pubblicato nel BU 1992 , 245.

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