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CH-TI
Art. 2 Convenzione sull’organizzazione dell’insegnamento religioso e sullo statuto dell’insegnante di religione Convenzione sull’organizzazione dell’insegnamento religioso e sullo statuto dell’insegnante di religione
Art. 2 Convenzione sull’organizzazione dell’insegnamento religioso e sullo statuto dell’insegnante di religione
1 I docenti di religione cattolica sono designati dall’Ordinario della Diocesi di Lugano (detto in seguito Ordinario); nelle scuole elementari l’insegnamento è attribuito al parroco (o amministratore parrocchiale) oppure a una persona da lui designata.
2 I docenti di religione evangelica sono designati dal Consiglio sinodale della Chiesa evangelica riformata nel Ticino (detto in seguito Consiglio sinodale).
3 La designazione è comunicata al Consiglio di Stato per le scuole cantonali, ai Municipi per le scuole comunali e alle Delegazioni scolastiche consortili per le scuole consortili .
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Convenzione sull’organizzazione dell’insegnamento religioso e sullo statuto dell’insegnante di religione
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