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Art. 5 Regolamento del Servizio mobilità e scambi Regolamento del Servizio mobilità e scambi

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Art. 5 Regolamento del Servizio mobilità e scambi

Le competenze decisionali in materia di spesa a gestione corrente sono attribuite come segue

a) al responsabile del servizio fino a 2'000 franchi;

b) al capoufficio UFCI per importi superiori a 2'000 franchi e fino a 10'000 franchi;

c) al capodivisione per importi superiori a 10'000 franchi e fino a 30'000 franchi;

d) al direttore del Dipartimento per importi superiori a 30'000 franchi e fino a 100'000 franchi;

e) al Consiglio di Stato per importi superiori a 100'000 franchi.

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