400.170
CH-TI
Art. 4 Regolamento del Servizio mobilità e scambi Regolamento del Servizio mobilità e scambi
Art. 4 Regolamento del Servizio mobilità e scambi
1 Il servizio collabora segnatamente con gli istituti scolastici del Cantone, con la Divisione della formazione professionale, la Divisione della scuola, con la Divisione della cultura e degli studi universitari, con il Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, con la Scuola universitaria federale per la formazione professionale, con il Centro delle risorse didattiche e digitali, con l’Ufficio degli aiuti allo studio.
2 Il servizio può collaborare con altri enti per l’organizzazione di eventi specifici come conferenze o seminari.