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Art. 4 Regolamento del Servizio mobilità e scambi Regolamento del Servizio mobilità e scambi

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Art. 4 Regolamento del Servizio mobilità e scambi

1 Il servizio collabora segnatamente con gli istituti scolastici del Cantone, con la Divisione della formazione professionale, la Divisione della scuola, con la Divisione della cultura e degli studi universitari, con il Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, con la Scuola universitaria federale per la formazione professionale, con il Centro delle risorse didattiche e digitali, con l’Ufficio degli aiuti allo studio.

2 Il servizio può collaborare con altri enti per l’organizzazione di eventi specifici come conferenze o seminari.

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