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Art. 2 Regolamento del Servizio mobilità e scambi Regolamento del Servizio mobilità e scambi

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Art. 2 Regolamento del Servizio mobilità e scambi

1 Il servizio è composto dai seguenti settori operativi

a) il settore scambi, che si occupa di quanto previsto all’art. 1 cpv. 2 lett. a) - d);

b) il settore stage e formazione pratica, che si occupa di quanto previsto all’art. 1 cpv. 2 lett. e) - g) durante la formazione professionale e terziaria;

c) il settore lingua e mobilità, che si occupa di quanto previsto all’art. 1 cpv. 2 lett. f) - g) nel quadro della transizione al mondo del lavoro.

2 Il responsabile del servizio

a) ne dirige e coordina l’attività, curando il miglioramento della qualità delle prestazioni e l’assistenza ai partecipanti e assicurando la corretta gestione dei finanziamenti;

b) ne assicura le relazioni con gli istituti scolastici e le varie unità dipartimentali;

c) lo rappresenta nei rapporti con i diversi settori scolastici e con tutti gli ambiti interessati;

d) ne cura i rapporti con i servizi analoghi degli altri cantoni, con l’Agenzia Movetia, con le organizzazioni e i partner cantonali, nazionali e internazionali con cui collabora.

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