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Regolamento del Centro di risorse didattiche e digitali

6 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (6)

Testo normativo (6 Articoli)

1 Nell’ambito del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è istituito il Centro di risorse didattiche e digitali (di seguito CERDD).

2 Il CERDD è subordinato alla Divisione della scuola, lavora in stretta collaborazione con la Divisione della formazione professionale e si occupa

a) di raccogliere, rendere fruibile e curare la produzione di risorse didattiche per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche g razie ai propri servizi di docu mentazione;

b) di definire e aggiornare il quadro di riferimento di valenza pedagogica del Diparti mento riguardo alle tecnologie e ai media elettronici;

c) di stimolare, promuovere e sostenere l’adozione dell e risorse digitali per l’appren dimento (di seguito RDA), sulla base della ricerca-azione;

d) di progettare, realizzare e gestire le infrastrutture informatiche delle scuole di ogni ordine e grado, in collaborazione con gli altri attori di cui all’art. 4, nonché fungere da «service desk» per istituti e docenti;

e) di progettare, realizzare e gestire i servizi e i materiali didattici in collaborazione con i docenti e gli esperti di materia;

f) di stimolare la collaborazione e la condivisione fra docenti e fra allievi a proposito di materiali didattici e RDA;

g) di collaborare a definire le necessità di formazione iniziale e continua dei docenti e dei quadri scolastici in merito alle RDA, individuando gli attori in grado di garantire la formazione necessaria e sorvegliandone l’operato;

h) di fungere da riferimento e sostegno per i docen ti in ambito RDA e per la produ zione di supporti multimediali;

i) di studiare l’evoluzione del quadro giuridico di riferimento in merito alle RDA;

j) di seguire e valutare l’evoluzione dei dispositivi tecnici, dei servizi e delle infr a strutture in collaborazione con il Centro sistemi informativi;

k) di pianificare e gestire gli investimenti in tecnolog ia e RDA (personale, infrastrut ture hardware e software) in collaborazione con il Centro sistemi informativi e la Sezione della logistica;

l) di organizzare eventi culturali, esposizioni didattiche ecc.

1 Il CERDD è composto dai seguenti settori operativi

a) servizi di documentazione e attività culturali;

b) risorse digitali per l’apprendimento;

c) servizi web e multimediali;

d) servizi informatici.

2 Il direttore del CERDD

a) ne dirige e coordina l’attività;

b) ne assicura le relazioni con gli istituti scolastici e i servizi che svolgono attività o ricerche utili agli scopi del centro;

c) lo rappresenta nei rapporti con i diversi settori scolastici e con tutti gli ambiti interessati;

d) ne cura i rapporti con i servizi analoghi degli altri Cantoni e intercantonali.

1 Il CERDD collabora con gli istituti scolastici del Cantone, con la Divisione della formazione professionale, con la Divisione della cultura e degli studi universitari, con il Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, con l’Istituto universitario federale per la formazione professionale, con il Centro sistemi informativi e la Sezione della logistica.

2 Il CERDD inoltre può collaborare con altri enti per l’organizzazione di eventi specifici come esposizioni, conferenze o seminari.

Competen ze decisionali in materia finan ziaria [1]

[1] Nota marginale modificata dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 593.

[2] Le competenze decisionali in materia di spesa a gestione corrente sono attribuite come segue

a) al direttore del CERDD fino a fr. 10’000.–;

b) al capodivisione per importi superiori a fr. 10’000.– e fino a fr. 30’000.–;

c) al direttore del Dipartimento per importi superiori a fr. 30’000.– e fino a fr. 100’000.–;

d) al Consiglio di Stato per importi superiori a fr. 100’000.–.

Entrata in vigore [3]

[2] Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 593.

[3] Nota marginale modificata dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 593.

Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Pubblicato nel BU 2014 , 505.

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