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CH-TI
Art. 7 Regolamento dei corsi di lingua italiana e delle attività di integrazione Regolamento dei corsi di lingua italiana e delle attività di integrazione
Art. 7 Regolamento dei corsi di lingua italiana e delle attività di integrazione
1 A dipendenza della situazione scolastica e personale di ciascun allievo, il curricolo scolastico degli allievi alloglotti può anche contemplare esoneri temporanei da singole discipline o essere temporaneamente personalizzato.
2 La relativa decisione spetta alla direzione di Istituto, su preavviso dell’ispettorato per le scuole comunali e del consiglio di classe per le scuole medie.