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Art. 7 Regolamento dei corsi di lingua italiana e delle attività di integrazione Regolamento dei corsi di lingua italiana e delle attività di integrazione

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Art. 7 Regolamento dei corsi di lingua italiana e delle attività di integrazione

1 A dipendenza della situazione scolastica e personale di ciascun allievo, il curricolo scolastico degli allievi alloglotti può anche contemplare esoneri temporanei da singole discipline o essere temporaneamente personalizzato.

2 La relativa decisione spetta alla direzione di Istituto, su preavviso dell’ispettorato per le scuole comunali e del consiglio di classe per le scuole medie.

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