Regolamento sul monte ore scolastico
Indice delle disposizioni (10)
Testo normativo (10 Articoli)
Il monte ore è un capitale di ore-lezione assegnato segnatamente per attività di ricerca, di innovazione e di sperimentazione.
1 I crediti per il finanziamento del monte ore sono stanziati in sede di preventivo dal Cantone, rispettivamente dai comuni e dai consorzi.
2 Gli importi stanziati dai comuni e dai consorzi sono interamente a loro carico.
Per le scuole cantonali il monte ore è così quantificato
a) l’equivalente di 14 e ¼ ore-lezione settimanali per ogni istituto scolastico (monte ore canto nale) assegnate al Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport; [1]
b) un’ora-lezione settimanale ogni 50 allievi a tempo pieno, rispettivamente 100 allievi della formazione duale, e frazione di questo numero, ma al minimo 5 e al massimo 12 ore-lezione (monte ore di istituto) assegnate ad ogni istituto. All’istituto della formazione continua è assegnato il monte ore di istituto minimo.
[1] Lett. modificata dal R 7.1.2025; in vigore dal 1.7.2025 - BU 2025, 2.
1 Il monte ore cantonale è usato dalla Divisione della scuola e dalla Divisione della formazione professionale sulla base di una pianificazione decisa dal Dipartimento.
2 Le Divisioni presentano alla fine di ogni anno scolastico al Dipartimento, che ne informa il Consiglio di Stato, il consuntivo sulle attività finanziate con il monte ore cantonale.
1 L’uso del monte ore di istituto è deciso dal collegio dei docenti (come da art. 37 della legge della scuola del 1° febbraio 1990) a favore di attività di ricerca riferite a problemi di ordine pedagogico e didattico, nonché a innovazioni e sperimentazioni riguardanti l’organizzazione della scuola, i piani di studio, i metodi e le tecniche dell’insegnamento.
2 Per le scuole cantonali la lista delle proposte di attività da sottoporre a decisione del collegio deve avere il nulla osta da parte della sezione dell’insegnamento o della formazione di riferimento. L’impiego del monte ore di istituto per attività diverse da quelle di cui al cpv. 1 è possibile solo con il consenso del Dipartimento.
3 Tutte le attività di ricerca, di innovazione e di sperimentazione promosse dall’istituto devono far capo al monte ore assegnato, comprese eventuali consulenze esterne per l’impostazione e l’attuazione dei progetti.
4 La direzione di istituto presenta alla fine di ogni anno scolastico al Dipartimento, rispettivamente al municipio o al consorzio con copia all’ispettorato, il consuntivo sulle attività finanziate con il monte ore di istituto. Il consuntivo viene pure inserito nella relazione annuale sull’andamento dell’istituto.
1 La Divisione della scuola e la Divisione della formazione professionale svolgono opera di coordinamento e di informazione nei confronti degli istituti cantonali che realizzano progetti mediante il proprio monte ore di istituto; in particolare esse coordinano l’attuazione di progetti analoghi presentati da più istituti, tenuto conto dei progetti già previsti o in corso di realizzazione.
2 Le Divisioni possono trasferire risorse non utilizzate da un monte ore di istituto ad un altro.
Il monte ore di istituto è assegnato in base a parametri stabiliti dalle autorità comunali.
1 Per ogni ora-lezione utilizzata nell’ambito del monte ore è richiesto un impegno in ore effettive calcolato in base ai disposti dell’art. 22 del regolamento della legge della scuola del 19 maggio 1992.
2 Le sezioni dell’insegnamento e della formazione e le direzioni di istituto vigilano sul corretto impiego del monte ore da parte dei docenti che ne usufruiscono.
Questo regolamento abroga il regolamento s ull’entità e le modalità di assegnazione del monte ore del 15 gennaio 2002.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° agosto 2019.
Pubblicato nel BU 2019 , 96.