Art. 4 RLSc Regolamento della legge della scuola (RLSc)
Art. 4 RLSc
1 Le proposte devono indicare
a) i motivi che stanno alla base del progetto;
b) la descrizione del progetto e i suoi obiettivi;
c) i destinatari;
d) i modi e le tecniche di attuazione;
e) i tempi di realizzazione;
f) le eventuali deroghe a disposizioni di leggi o di atti esecutivi;
g) il numero delle ore-lezione necessarie per la sua realizzazione;
h) le forme di assistenza richieste;
i) le modalità di verifica e di valutazione;
l) le prospettive di estensione o di generalizzazione;
m) le eventuali spese per apparecchiature, materiali, trasferte, ecc.;
n) il nominativo dei responsabili.
2 L’obbligo di attenersi a tali disposizioni concerne solo i proponenti che possono essere autorizzati ad assumere direttamente l’attività sperimentale; negli altri casi le proposte devono contemplare almeno quanto stabilito dalle lettere a), b) e c) del precedente capoverso.