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400.110 RLSC CH-TI

Art. 2 RLSc Regolamento della legge della scuola (RLSc)

RLSc
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Art. 2 RLSc

[15] 1 Oltre al Dipartimento, agli organi scolastici cantonali e agli organi degli istituti, possono proporre sperimentazioni e innovazioni le associazioni magistrali, le associazioni di docenti di determinati ordini di scuola o di materia e i gruppi di docenti appositamente costituiti.

2 Per lo studio delle proposte il Dipartimento può allestire gruppi di lavoro con riferimento ai disposti del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008. [16]

[15] Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340; precedenti modifiche: BU 2002, 195; BU 2012, 282.

[16] Cpv. introdotto dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341.

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