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Art. 91c LSc Legge della scuola (LSc) - 1° febbraio 1990

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Art. 91c LSc · 1° febbraio 1990

[156] 1 I dati personali inerenti ad allievi possono essere trasmessi a organi pubblici solo se l’autorità competente è autorizzata dalla legge e se i dati nel caso specifico sono indispensabili all’organo richiedente per l’adempimento dei suoi compiti legali oppure se la persona interessata o il suo rappresentante legale, nel singolo caso, hanno dato il loro consenso libero e informato. [157]

2 La trasmissione a privati di dati personali di allievi, liste di classe comprese, è possibile solo se l’autorità competente è autorizzata dalla legge, oppure se la persona interessata o il suo rappresentante legale hanno dato il loro consenso libero e informato. [158]

3 I dati possono essere trasmessi in forma anonimizzata a terzi a scopo di statistica e di ricerca sulla base di convenzioni specifiche.

Conservazione e sicurezza dei dati

[156] Art. introdotto dalla L 12.10.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 523.

[157] Cpv. modficato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 336.

[158] Cpv. modficato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 336.

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