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CH-TI
§ 2 Convenzione concernente i trasporti di polizia Convenzione concernente i trasporti di polizia
§ 2 Convenzione concernente i trasporti di polizia
1 L’ autorità che ordina un trasporto di polizia provvede
a) a che la persona da trasportare sia prima riconosciuta trasportabile e resa eventualmente tale, esente cioè da malattie cutanee e da insetti, e convenientemente vestita;
b) a che la sua identità sia possibilmente accertata;
c) a che le sue carte di legittimazione e i suoi effetti vengano aggiunti al trasporto.
2 Ogni trasporto di polizia, scortato o no, dev’ essere accompagnato da un ordine di trasporto steso secondo un formulario uniforme.