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§ 2 Convenzione concernente i trasporti di polizia Convenzione concernente i trasporti di polizia

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§ 2 Convenzione concernente i trasporti di polizia

1 L’ autorità che ordina un trasporto di polizia provvede

a) a che la persona da trasportare sia prima riconosciuta trasportabile e resa eventualmente tale, esente cioè da malattie cutanee e da insetti, e convenientemente vestita;

b) a che la sua identità sia possibilmente accertata;

c) a che le sue carte di legittimazione e i suoi effetti vengano aggiunti al trasporto.

2 Ogni trasporto di polizia, scortato o no, dev’ essere accompagnato da un ordine di trasporto steso secondo un formulario uniforme.

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