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Art. 8 Regolamento concordatario sul diritto disciplinare applicabile alle persone detenute penalmente o collocate in uno stabilimento chiuso per minorenni Regolamento concordatario sul diritto disciplinare applicabile alle persone detenute penalmente o collocate in uno stabilimento chiuso per minorenni

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Art. 8 Regolamento concordatario sul diritto disciplinare applicabile alle persone detenute penalmente o collocate in uno stabilimento chiuso per minorenni

1 Dal momento in cui un collaboratore ha conoscenza di fatti suscettibili di costituire un’infrazione disciplinare, redige un rapporto scritto all’attenzione della direzione. Sulla base del rapporto, il minorenne sarà invitato a determinarsi sui fatti in questione. Le sue dichiarazioni saranno messe a verbale.

2 Se lo ritiene necessario, la direzione procede in seguito ad un’istruzione complementare. Le audizioni devono essere verbalizzate e gli atti di inchiesta repertoriati.

3 I rappresentanti legali delle persone detenute o collocate, sono informate della procedura.

4 Al termine della procedura, le sanzioni disciplinari sono notificate per iscritto alla persona interessata. L’autorità di collocamento ed i rappresentanti legali ne sono informati. In ogni caso la direzione si assicura che il minorenne abbia compreso il contenuto della decisione.

5 La decisione disciplinare deve contenere almeno

a) un esposto dei fatti;

b) le disposizioni legali e le regolamentazioni sulle quali la stessa si fonda;

c) una breve motivazione;

d) l’indicazione della natura della sanzione pronunciata;

e) se del caso, l’indicazione dell’entità della sanzione;

f) se si verificano le condizioni, l’indicazione della sospensione condizionale, della sua durata e delle condizioni per la sua revoca;

g) l’indicazione dei termini e delle vie ricorsuali.

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