Art. 5 Regolamento concordatario sul diritto disciplinare applicabile alle persone detenute penalmente o collocate in uno stabilimento chiuso per minorenni Regolamento concordatario sul diritto disciplinare applicabile alle persone detenute penalmente o collocate in uno stabilimento chiuso per minorenni
Art. 5 Regolamento concordatario sul diritto disciplinare applicabile alle persone detenute penalmente o collocate in uno stabilimento chiuso per minorenni
1 Le sanzioni disciplinari seguenti possono essere inflitte, nel rispetto del principio di proporzionalità e in funzione del loro impatto educativo
a) l’ammonizione;
b) la revoca temporanea, completa o parziale, durante un periodo determinato non superiore a 30 giorni, della possibilità di partecipare alle attività ricreative proposte dallo stabilimento, di accedere alle istallazioni predisposte e utilizzare il materiale messo a disposizione o autorizzato (radio, televisione, computer in particolare);
c) la soppressione temporanea delle relazioni con l’esterno;
d) l’assegnazione in cella per la durata di un’ora a 7 giorni;
e) gli arresti disciplinari sino a 7 giorni.
2 Le sanzioni disciplinari possono essere cumulate, ad eccezione di quelle di cui alle lettere a), d) ed e).
3 Una sanzione può essere posta al beneficio della sospensione condizionale.
4 Si può soprassedere alla sanzione.
5 Le misure educative previste dal regolamento dello stabilimento, rimangono riservate.