Art. 4 Regolamento concordatario sul diritto disciplinare applicabile alle persone detenute penalmente o collocate in uno stabilimento chiuso per minorenni Regolamento concordatario sul diritto disciplinare applicabile alle persone detenute penalmente o collocate in uno stabilimento chiuso per minorenni
Art. 4 Regolamento concordatario sul diritto disciplinare applicabile alle persone detenute penalmente o collocate in uno stabilimento chiuso per minorenni
1 Danno luogo a delle sanzioni disciplinari
a) l’evasione o la fuga, così come l’aiuto all’evasione o alla fuga;
b) la fabbricazione, l’acquisto, il traffico e la detenzione di armi o di ogni altro materiale proibito o utilizzato in maniera pericolosa;
c) l’azione collettiva che compromette la sicurezza o perturba l’ordine dell’istituto;
d) la fabbricazione, la consumazione, la fornitura, il traffico e la detenzione illecita di stupefacenti, di bevande alcoliche o di sostanze psicotrope non prescritte;
e) il non rispetto delle condizioni di un congedo, specialmente quelle relative alla consumazione di sostanze stupefacenti o di alcol o di sostanze psicotrope non prescritte;
f) il rifiuto di lavorare e ogni altra manifestazione di cattiva volontà sul lavoro;
g) l’alienazione o il deterioramento volontario o dovuto a una grave negligenza di attrezzi, apparecchi, istallazioni o di ogni altro bene appartenente allo stabilimento, al personale o ad altri detenuti che si trovano sul territorio dello stabilimento;
h) la comunicazione vietata con altri detenuti e con persone estranee allo stabilimento;
i) lo sperpero di alimenti o di ogni altra materia o oggetto;
j) le inciviltà o i comportamenti inadeguati;
k) ogni violazione delle norme di comportamento previste nel regolamento dello stabilimento o nel programma educativo individualizzato;
l) ogni atto punito dalla legge penale.
2 Le sanzioni disciplinari o le misure educative sono ordinate senza che sia pregiudicata un’eventuale azione penale.