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CH-TI
Art. 3 Regolamento concordatario sul diritto disciplinare applicabile alle persone detenute penalmente o collocate in uno stabilimento chiuso per minorenni Regolamento concordatario sul diritto disciplinare applicabile alle persone detenute penalmente o collocate in uno stabilimento chiuso per minorenni
Art. 3 Regolamento concordatario sul diritto disciplinare applicabile alle persone detenute penalmente o collocate in uno stabilimento chiuso per minorenni
1 Ogni persona detenuta o collocata che contravviene alle disposizioni concordatarie o al regolamento dello stabilimento così come alle istruzioni o agli ordini del personale dello stesso o che minaccia l’ordine interno, la sicurezza o la sicurezza dello stabilimento, è passibile di una sanzione disciplinare. A dipendenza del caso, egli può essere sottoposto a una o più misure educative previste dal regolamento della casa, dalle disposizioni interne o dal concetto educativo.
2 Sono punibili il tentativo, la complicità e l’istigazione.
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Regolamento concordatario sul diritto disciplinare applicabile alle persone detenute penalmente o collocate in uno stabilimento chiuso per minorenni
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