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Art. 7 Decisione relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti concordatari di detenzione Decisione relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti concordatari di detenzione

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Art. 7 Decisione relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti concordatari di detenzione

1 La retribuzione netta ed il compenso sono fissati dalla direzione dello stabilimento.

2 Le stesse sono suddivise in 3 parti

– disponibile (50%);

– riservata (35%);

– bloccata (15%).

Utilizzo della retribuzion e, del compenso

e dei supplementi da parte della persona detenu ta

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