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Art. 5 Decisione relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti concordatari di detenzione Decisione relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti concordatari di detenzione

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Art. 5 Decisione relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti concordatari di detenzione

1 La direzione dello stabilimento può procedere a delle riduzioni sulla retribuzione o sul congruo compenso in caso di prestazioni di lavoro insufficienti o di attitudine negativa.

2 La retribuzione o sul congruo compenso sono versati solo in parte in caso di

a) incapacità lavorativa totale o parziale, che dura più di 3 giorni, dovuta a malattia o incidente, attestata da un certificato medico;

b) dell’impossibilità da parte dello stabilimento di attribuire un’occupazione senza che la persona detenuta ne sia responsabile.

Il regolamento dello stabilimento stabilisce le modalità.

3 Non sono versati né retribuzioni né compensi

a) durante al massimo i primi 7 giorni lavorativi dall’entrata nello stabilimento che sono utilizzati per iniziare la valutazione e l’integrazione della persona detenuta nello stabilimento;

b) durante il tempo consacrato alle uscite ed alle visite a carattere privato;

c) quando la persona detenuta si rifiuta di lavorare o non le può essere assegnato ad un posto di lavoro a causa del suo comportamento o è sanzionata disciplinarmente;

d) se la malattia è simulata o quando la malattia o l’incidente sono stati provocati intenzionalmente o per negligenza grave della persona detenuta.

4 Durante la fase di ammissione o in caso di detenzione preventiva durante la quale tutte le attività e tutti i contatti sono stati vietati dall’autorità inquirente, la direzione dello stabilimento si attiva affinché le persone interessate possano comunque disporre di articoli di base per i loro bisogni correnti.

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