Art. 5 Decisione relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti concordatari di detenzione Decisione relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti concordatari di detenzione
Art. 5 Decisione relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti concordatari di detenzione
1 La direzione dello stabilimento può procedere a delle riduzioni sulla retribuzione o sul congruo compenso in caso di prestazioni di lavoro insufficienti o di attitudine negativa.
2 La retribuzione o sul congruo compenso sono versati solo in parte in caso di
a) incapacità lavorativa totale o parziale, che dura più di 3 giorni, dovuta a malattia o incidente, attestata da un certificato medico;
b) dell’impossibilità da parte dello stabilimento di attribuire un’occupazione senza che la persona detenuta ne sia responsabile.
Il regolamento dello stabilimento stabilisce le modalità.
3 Non sono versati né retribuzioni né compensi
a) durante al massimo i primi 7 giorni lavorativi dall’entrata nello stabilimento che sono utilizzati per iniziare la valutazione e l’integrazione della persona detenuta nello stabilimento;
b) durante il tempo consacrato alle uscite ed alle visite a carattere privato;
c) quando la persona detenuta si rifiuta di lavorare o non le può essere assegnato ad un posto di lavoro a causa del suo comportamento o è sanzionata disciplinarmente;
d) se la malattia è simulata o quando la malattia o l’incidente sono stati provocati intenzionalmente o per negligenza grave della persona detenuta.
4 Durante la fase di ammissione o in caso di detenzione preventiva durante la quale tutte le attività e tutti i contatti sono stati vietati dall’autorità inquirente, la direzione dello stabilimento si attiva affinché le persone interessate possano comunque disporre di articoli di base per i loro bisogni correnti.