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Art. 4 Decisione relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti concordatari di detenzione Decisione relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti concordatari di detenzione

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Art. 4 Decisione relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti concordatari di detenzione

1 La retribuzione ed il congruo compenso sono stabiliti in funzione delle prestazioni fornite, secondo criteri qualitativi e quantitativi; le stesse sono adattate alle circostanze.

2 La retribuzione o il compenso non è ridotto quando la persona detenuta deve partecipare a dei colloqui previsti dal suo programma individuale durante il tempo ordinario di lavoro (per es. accompagnamento medico, presa a carico terapeutica, visite di autorità o di terzi).

Soppressione o riduzione della retribuz ione

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