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Art. 3 Decisione relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti concordatari di detenzione Decisione relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti concordatari di detenzione

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Art. 3 Decisione relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti concordatari di detenzione

La retribuzione o il congruo compenso versati alla persona detenuta hanno i seguenti scopi

a) valorizzare le prestazioni fornite in maniera regolare e che devono essere di buona qualità, per un lavoro o un’attività riconosciuti quali elementi positivi del concetto educativo;

b) permettere alla persona detenuta di far fronte durante la detenzione alle sue spese personali, d’effettuare i rimborsi per le indennità che devono essere versate a titolo di riparazione (per es. LAVI), di risparmiare per preparare la liberazione;

c) familiarizzare e formare la persona collocata con le regole del mondo del lavoro, la vita in società e la gestione di un budget personale.

Determinazione di una retribu zione

e di un congruo compenso

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