343.540
CH-TI
Art. 3 Decisione relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti concordatari di detenzione Decisione relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti concordatari di detenzione
Art. 3 Decisione relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti concordatari di detenzione
La retribuzione o il congruo compenso versati alla persona detenuta hanno i seguenti scopi
a) valorizzare le prestazioni fornite in maniera regolare e che devono essere di buona qualità, per un lavoro o un’attività riconosciuti quali elementi positivi del concetto educativo;
b) permettere alla persona detenuta di far fronte durante la detenzione alle sue spese personali, d’effettuare i rimborsi per le indennità che devono essere versate a titolo di riparazione (per es. LAVI), di risparmiare per preparare la liberazione;
c) familiarizzare e formare la persona collocata con le regole del mondo del lavoro, la vita in società e la gestione di un budget personale.
Determinazione di una retribu zione
e di un congruo compenso
← Art. 2 Decisione relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti concordatari di detenzione
Decisione relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti concordatari di detenzione
Art. 4 Decisione relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti concordatari di detenzione →