Art. 2 Decisione relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti concordatari di detenzione Decisione relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti concordatari di detenzione
Art. 2 Decisione relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti concordatari di detenzione
1 Ogni persona detenuta collocata in uno stabilimento concordatario riceve, in più della prestazione in natura (alloggio, cibo e controllo) una retribuzione netta per il suo lavoro. Ciò avviene anche nel caso in cui la persona detenuta esercita un’attività all’interno o all’esterno dello stabilimento organizzata dalla direzione dello stabilimento.
2 Un congruo compenso è versato alla persona detenuta in caso di partecipazione ad un programma riconosciuto di formazione, ad esempio di base o di formazione continua che il piano di esecuzione o la sanzione penale prevede al posto di un lavoro. La durata del tempo consacrato all’applicazione di tale programma di studio deve almeno corrispondere alla durata del lavoro quotidiano.
3 Solo la persona che effettua l’attività prevista nel suo programma individuale, non percepisce una retribuzione.