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Decisione relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti concordatari di detenzione

11 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (11)

Art. 1 Decisione relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti concordatari di detenzione Art. 2 Decisione relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti concordatari di detenzione Art. 3 Decisione relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti concordatari di detenzione Art. 4 Decisione relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti concordatari di detenzione Art. 5 Decisione relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti concordatari di detenzione Art. 6 Decisione relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti concordatari di detenzione Art. 7 Decisione relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti concordatari di detenzione Art. 8 Decisione relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti concordatari di detenzione Art. 9 Decisione relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti concordatari di detenzione Art. 10 Decisione relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti concordatari di detenzione Art. 11 Decisione relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti concordatari di detenzione

Testo normativo (11 Articoli)

1 Il presente regolamento precisa il diritto disciplinare delle persone minorenni nei confronti delle quali è stata ordinata la carcerazione preventiva oppure eseguono una pena privativa di libertà o una misura di collocamento.

2 Il presente regolamento si applica pure alle persone maggiori di 18 anni che sono sottoposte a detenzione preventiva, o ad una pena o ad una misura pronunciata da una giurisdizione dei minori, o che eseguono questa pena o questa misura, allorquando sono diventati maggiorenni.

1 Ogni persona detenuta collocata in uno stabilimento concordatario riceve, in più della prestazione in natura (alloggio, cibo e controllo) una retribuzione netta per il suo lavoro. Ciò avviene anche nel caso in cui la persona detenuta esercita un’attività all’interno o all’esterno dello stabilimento organizzata dalla direzione dello stabilimento.

2 Un congruo compenso è versato alla persona detenuta in caso di partecipazione ad un programma riconosciuto di formazione, ad esempio di base o di formazione continua che il piano di esecuzione o la sanzione penale prevede al posto di un lavoro. La durata del tempo consacrato all’applicazione di tale programma di studio deve almeno corrispondere alla durata del lavoro quotidiano.

3 Solo la persona che effettua l’attività prevista nel suo programma individuale, non percepisce una retribuzione.

La retribuzione o il congruo compenso versati alla persona detenuta hanno i seguenti scopi

a) valorizzare le prestazioni fornite in maniera regolare e che devono essere di buona qualità, per un lavoro o un’attività riconosciuti quali elementi positivi del concetto educativo;

b) permettere alla persona detenuta di far fronte durante la detenzione alle sue spese personali, d’effettuare i rimborsi per le indennità che devono essere versate a titolo di riparazione (per es. LAVI), di risparmiare per preparare la liberazione;

c) familiarizzare e formare la persona collocata con le regole del mondo del lavoro, la vita in società e la gestione di un budget personale.

Determinazione di una retribu zione

e di un congruo compenso

1 La retribuzione ed il congruo compenso sono stabiliti in funzione delle prestazioni fornite, secondo criteri qualitativi e quantitativi; le stesse sono adattate alle circostanze.

2 La retribuzione o il compenso non è ridotto quando la persona detenuta deve partecipare a dei colloqui previsti dal suo programma individuale durante il tempo ordinario di lavoro (per es. accompagnamento medico, presa a carico terapeutica, visite di autorità o di terzi).

Soppressione o riduzione della retribuz ione

1 La direzione dello stabilimento può procedere a delle riduzioni sulla retribuzione o sul congruo compenso in caso di prestazioni di lavoro insufficienti o di attitudine negativa.

2 La retribuzione o sul congruo compenso sono versati solo in parte in caso di

a) incapacità lavorativa totale o parziale, che dura più di 3 giorni, dovuta a malattia o incidente, attestata da un certificato medico;

b) dell’impossibilità da parte dello stabilimento di attribuire un’occupazione senza che la persona detenuta ne sia responsabile.

Il regolamento dello stabilimento stabilisce le modalità.

3 Non sono versati né retribuzioni né compensi

a) durante al massimo i primi 7 giorni lavorativi dall’entrata nello stabilimento che sono utilizzati per iniziare la valutazione e l’integrazione della persona detenuta nello stabilimento;

b) durante il tempo consacrato alle uscite ed alle visite a carattere privato;

c) quando la persona detenuta si rifiuta di lavorare o non le può essere assegnato ad un posto di lavoro a causa del suo comportamento o è sanzionata disciplinarmente;

d) se la malattia è simulata o quando la malattia o l’incidente sono stati provocati intenzionalmente o per negligenza grave della persona detenuta.

4 Durante la fase di ammissione o in caso di detenzione preventiva durante la quale tutte le attività e tutti i contatti sono stati vietati dall’autorità inquirente, la direzione dello stabilimento si attiva affinché le persone interessate possano comunque disporre di articoli di base per i loro bisogni correnti.

La Conferenza decide periodicamente l’importo massimo per giorno di lavoro e per persona detenuta. Questo importo è fissato come segue

1. fra CHF 5.– e CHF 15.– in caso di detenzione provvisoria e di esecuzione di una pena o di una misura;

2. da CHF 8.– (Fase I) a un massimo di CHF 28.– (Fase IV) in caso di misura di protezione.

Calcolo delle retribuzion i e del compenso

1 La retribuzione netta ed il compenso sono fissati dalla direzione dello stabilimento.

2 Le stesse sono suddivise in 3 parti

– disponibile (50%);

– riservata (35%);

– bloccata (15%).

Utilizzo della retribuzion e, del compenso

e dei supplementi da parte della persona detenu ta

1 La parte disponibile (50%) può essere utilizzata liberamente, segnatamente per

a) gli acquisti personali per bisogni quotidiani (articoli d’uso corrente, derrate, bibite, tabacco, ecc.), gli abbonamenti a dei giornali, il materiale di divertimento, ecc. Lo stesso vale per l’aiuto alla famiglia, ai prossimi ed i rimborsi;

b) i costi e le spese per le autorizzazioni d’uscita;

c) le tasse per l’utilizzo della radio, della televisione ed i mezzi di comunicazione;

d) i costi dovuti a dei danni che le persone detenute hanno provocato intenzionalmente o per negligenza.

2 Se necessario anche senza il consenso della persona detenuta, la parte riservata (35%) deve essere utilizzata per

a) i pagamenti per le indennità assegnate a titolo di riparazione;

b) la riparazione dei danni causati allo stabilimento o durante le uscite autorizzate;

c) il pagamento delle multe;

d) i trasporti connessi alle uscite autorizzate;

e) i contributi alle assicurazioni sociali (per es. AVS/AI) e le altre assicurazioni.

3 La parte bloccata (15%) per la preparazione alla liberazione condizionale o definitiva o per la partenza dalla Svizzera non può essere intaccata dalla persona detenuta. Tale importo, al momento dell’alleggerimento, è messo a disposizione

a) della persona designata all’art. 29 cpv. 3 DPMin quando l’autorità di collocamento impartisce al minore liberato condizionalmente un periodo di prova;

b) dell’autorità di collocamento;

c) dei rappresentanti legali.

4 I montanti destinati a coprire i costi di formazione o i costi connessi al reinserimento professionale, possono essere prelevati sui conti riservati e bloccati. Con l’accordo del minore, può essere utilizzato anche il conto disponibile.

Versament o delle retribu zioni o

1 Gli importi sono versati dalla direzione dello stabilimento ogni due settimane su un conto aperto a favore della persona collocata o detenuta.

2 A dipendenza della durata della detenzione o delle particolarità della persona collocata o detenuta, è possibile un versamento frazionato più frequente.

3 La persona collocata o detenuta può chiedere un estratto conto dettagliato.

Denaro o valori in possesso della persona colloca ta

o detenuta all’inizio della detenz ione o nel corso

1 La persona collocata o detenuta che giunge in un luogo di detenzione o in uno stabilimento e che dispone di denaro non proveniente da un’attività esercitata in precedenza presso un altro luogo di collocamento o detenzione, deve depositarlo su un conto bloccato con deduzione di un montante massimo mensile di CHF 50.– da versare sul conto disponibile.

2 Lo stesso principio si applica anche alle somme di denaro che la persona interessata riceve durante il collocamento o la detenzione.

3 Il denaro di cui dispone una persona detenuta che è stata trasferita da un altro luogo di detenzione e che è il prodotto di un’attività esercitata in tale stabilimento, è ripartito su i conti previsti all’articolo 7.

4 Gli altri valori di proprietà della persona collocata o detenuta, sono depositati contro ricevuta presso lo stabilimento che li conserva fino al trasferimento o alla liberazione della persona interessata.

1 La Conferenza invita i governi cantonali della Svizzera latina ad adattare i loro regolamenti relativi alla retribuzione e al compenso versate alle persone minori collocate o detenute negli stabilimenti concordatari.

2 La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2014.

3 È pubblicata sul sito internet della Conferenza.

Pubblicato nel BU 2013 , 567.

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