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CH-TI
Art. 9 Regolamento relativo alla lista degli stabilimenti per l’esecuzione - anche anticipata - delle sanzioni penali privative di libertà Regolamento relativo alla lista degli stabilimenti per l’esecuzione - anche anticipata - delle sanzioni penali privative di libertà
Art. 9 Regolamento relativo alla lista degli stabilimenti per l’esecuzione - anche anticipata - delle sanzioni penali privative di libertà · delle sanzioni penali privative di libertà
Secondo le circostanze particolari (segnatamente motivi di presa a carico, di sicurezza, di disciplina, di prossimità del domicilio o del luogo di lavoro e d’effettivo delle persone detenute) e a condizione che le disposizioni prese non siano né contrarie al concordato né a svantaggio di un cantone o di uno stabilimento, i collocamenti possono essere effettuati o accettati in stabilimenti di cantoni non partner.
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Regolamento relativo alla lista degli stabilimenti per l’esecuzione - anche anticipata - delle sanzioni penali privative di libertà
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