Art. 4 Regolamento relativo alla lista degli stabilimenti per l’esecuzione - anche anticipata - delle sanzioni penali privative di libertà Regolamento relativo alla lista degli stabilimenti per l’esecuzione - anche anticipata - delle sanzioni penali privative di libertà
Art. 4 Regolamento relativo alla lista degli stabilimenti per l’esecuzione - anche anticipata - delle sanzioni penali privative di libertà · delle sanzioni penali privative di libertà
Sono gli stabilimenti chiusi o aperti che dispongono di una sezione chiusa o aperta per l’esecuzione delle misure; tali stabilimenti sono dotati in particolare di personale a beneficio di una formazione specifica per l’applicazione di misure terapeutiche eseguite, se del caso, prima dell’esecuzione di una pena privativa di libertà (art. 59 a 61 CPS ), salvo l’internamento (art. 64 cpv. 2 CPS ) e l’internamento a vita (art. 64 cpv. 1 bis CPS ) e meglio
- le misure terapeutiche istituzionali per il trattamento di disturbi mentali (art. 59 CPS );
- il trattamento delle dipendenze (art. 60 CPS );
- le misure applicabili ai giovani adulti (art. 61 CPS );
- l’internamento (art. 64 cpv. 1 lett. a e b CPS );
- l’internamento a vita (art. 64 cpv. 1 bis CPS ).