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Art. 3 Regolamento relativo alla lista degli stabilimenti per l’esecuzione - anche anticipata - delle sanzioni penali privative di libertà Regolamento relativo alla lista degli stabilimenti per l’esecuzione - anche anticipata - delle sanzioni penali privative di libertà

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Art. 3 Regolamento relativo alla lista degli stabilimenti per l’esecuzione - anche anticipata - delle sanzioni penali privative di libertà · delle sanzioni penali privative di libertà

1 Sono gli stabilimenti o delle sezioni per le quali le misure di sicurezza prese dal profilo organizzativo, del personale e delle costruzioni sono importanti o molto importanti e che permettono di assicurare la protezione della collettività pubblica, del personale e dei co-detenuti.

2 In questi tipi di stabilimenti o sezioni sono eseguiti

- in generale, l’esecuzione anticipata di una pena o di una misura;

- il regime ordinario chiuso che precede l’esecuzione in regime più aperto;

- il regime di sicurezza rinforzata, segnatamente per le pene o misure molto lunghe (per es. art. 123a della Costituzione federale e le disposizioni della legge federale del 21 dicembre 2007 modificanti il CPS [internamento a vita per i delinquenti giudicati estremamente pericolosi], fintanto che un altro stabilimento non è stato realizzato in Svizzera);

- il trattamento istituzionale della persona internata con dei disturbi mentali (art. 59 cpv. 3 CPS );

- le pene pronunciate nei confronti di persone detenute pericolose a causa di un grave disturbo mentale e che dovranno successivamente subire un internamento (art. 64 cpv. 1 lett. a e b CPS ).

3 Le persone in detenzione preventiva sono ugualmente collocate in questi tipi di stabilimenti o di sezioni (settori non concordatari). Questo regime non rientra nel campo d’applicazione del concordato.

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