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Art. 2 Regolamento relativo alla lista degli stabilimenti per l’esecuzione - anche anticipata - delle sanzioni penali privative di libertà Regolamento relativo alla lista degli stabilimenti per l’esecuzione - anche anticipata - delle sanzioni penali privative di libertà

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Art. 2 Regolamento relativo alla lista degli stabilimenti per l’esecuzione - anche anticipata - delle sanzioni penali privative di libertà · delle sanzioni penali privative di libertà

1 Sono gli stabilimenti o delle sezioni per le quali le misure di sicurezza prese dal profilo organizzativo, del personale e delle costruzioni sono per principio poco importanti.

2 In questi tipi di stabilimenti o sezioni sono eseguiti

- le corte pene in regime ordinario (art. 41 e 77 CPS );

- le giornate separate fino a quattro settimane (art. 79 cpv. 2 CPS ); la semiprigionia (art. 77b e 79 CPS );

- la detenzione che, secondo le circostanze, è sottoposta al regime chiuso ai sensi dell’art. 3 qui di seguito;

- il lavoro esterno che si svolge dopo il compimento di una parte della sanzione privativa di libertà, in generale almeno la metà (art. 77a CPS );

- le forme d’esecuzione derogatorie (art. 80 CPS );

- se del caso, l’esecuzione anticipata della pena o della misura (art. 75 cpv. 2 e 58 cpv. 1 CPS ).

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