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Art. 1 Regolamento relativo alla lista degli stabilimenti per l’esecuzione - anche anticipata - delle sanzioni penali privative di libertà Regolamento relativo alla lista degli stabilimenti per l’esecuzione - anche anticipata - delle sanzioni penali privative di libertà

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Art. 1 Regolamento relativo alla lista degli stabilimenti per l’esecuzione - anche anticipata - delle sanzioni penali privative di libertà · delle sanzioni penali privative di libertà

1 I cantoni partner mettono a disposizione per l’esecuzione anticipata di una pena o di una misura e per l’esecuzione di sanzioni penali degli stabilimenti chiusi o aperti che dispongono di una o più sezioni aperte o chiuse.

2 Gli stabilimenti danno la possibilità di sviluppare il comportamento sociale della persona detenuta, la quale deve avere un ruolo attivo. Inoltre, istituiscono dei processi di socializzazione, tenendo conto dei bisogni della persona detenuta, garantendo la protezione della collettività, del personale e dei co-detenuti.

3 Gli stabilimenti sono concepiti ed organizzati in funzione dell’importanza del rischio d’evasione e di reiterazione che rappresenta la persona che vi è collocata per l’esecuzione della detenzione. Tale valutazione è effettuata in funzione delle circostanze e di diversi elementi (segnatamente durata della detenzione, infrazioni e condizioni in cui sono state commesse, condizioni personali della persona detenuta, legami con la Svizzera e statuto amministrativo).

4 Devono essere previsti degli stabilimenti o delle sezioni di stabilimenti al fine di assicurare delle forme d’esecuzione derogatorie in favore delle persone detenute.

5 Tenuto conto dell’evoluzione della situazione, le strutture degli stabilimenti dovrebbero potere essere adattate di conseguenza, nella misura del possibile.

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