Regolamento relativo alla lista degli stabilimenti per l’esecuzione - anche anticipata - delle sanzioni penali privative di libertà
Indice delle disposizioni (10)
Testo normativo (10 Articoli)
1 I cantoni partner mettono a disposizione per l’esecuzione anticipata di una pena o di una misura e per l’esecuzione di sanzioni penali degli stabilimenti chiusi o aperti che dispongono di una o più sezioni aperte o chiuse.
2 Gli stabilimenti danno la possibilità di sviluppare il comportamento sociale della persona detenuta, la quale deve avere un ruolo attivo. Inoltre, istituiscono dei processi di socializzazione, tenendo conto dei bisogni della persona detenuta, garantendo la protezione della collettività, del personale e dei co-detenuti.
3 Gli stabilimenti sono concepiti ed organizzati in funzione dell’importanza del rischio d’evasione e di reiterazione che rappresenta la persona che vi è collocata per l’esecuzione della detenzione. Tale valutazione è effettuata in funzione delle circostanze e di diversi elementi (segnatamente durata della detenzione, infrazioni e condizioni in cui sono state commesse, condizioni personali della persona detenuta, legami con la Svizzera e statuto amministrativo).
4 Devono essere previsti degli stabilimenti o delle sezioni di stabilimenti al fine di assicurare delle forme d’esecuzione derogatorie in favore delle persone detenute.
5 Tenuto conto dell’evoluzione della situazione, le strutture degli stabilimenti dovrebbero potere essere adattate di conseguenza, nella misura del possibile.
1 Sono gli stabilimenti o delle sezioni per le quali le misure di sicurezza prese dal profilo organizzativo, del personale e delle costruzioni sono per principio poco importanti.
2 In questi tipi di stabilimenti o sezioni sono eseguiti
- le corte pene in regime ordinario (art. 41 e 77 CPS );
- le giornate separate fino a quattro settimane (art. 79 cpv. 2 CPS ); la semiprigionia (art. 77b e 79 CPS );
- la detenzione che, secondo le circostanze, è sottoposta al regime chiuso ai sensi dell’art. 3 qui di seguito;
- il lavoro esterno che si svolge dopo il compimento di una parte della sanzione privativa di libertà, in generale almeno la metà (art. 77a CPS );
- le forme d’esecuzione derogatorie (art. 80 CPS );
- se del caso, l’esecuzione anticipata della pena o della misura (art. 75 cpv. 2 e 58 cpv. 1 CPS ).
1 Sono gli stabilimenti o delle sezioni per le quali le misure di sicurezza prese dal profilo organizzativo, del personale e delle costruzioni sono importanti o molto importanti e che permettono di assicurare la protezione della collettività pubblica, del personale e dei co-detenuti.
2 In questi tipi di stabilimenti o sezioni sono eseguiti
- in generale, l’esecuzione anticipata di una pena o di una misura;
- il regime ordinario chiuso che precede l’esecuzione in regime più aperto;
- il regime di sicurezza rinforzata, segnatamente per le pene o misure molto lunghe (per es. art. 123a della Costituzione federale e le disposizioni della legge federale del 21 dicembre 2007 modificanti il CPS [internamento a vita per i delinquenti giudicati estremamente pericolosi], fintanto che un altro stabilimento non è stato realizzato in Svizzera);
- il trattamento istituzionale della persona internata con dei disturbi mentali (art. 59 cpv. 3 CPS );
- le pene pronunciate nei confronti di persone detenute pericolose a causa di un grave disturbo mentale e che dovranno successivamente subire un internamento (art. 64 cpv. 1 lett. a e b CPS ).
3 Le persone in detenzione preventiva sono ugualmente collocate in questi tipi di stabilimenti o di sezioni (settori non concordatari). Questo regime non rientra nel campo d’applicazione del concordato.
Sono gli stabilimenti chiusi o aperti che dispongono di una sezione chiusa o aperta per l’esecuzione delle misure; tali stabilimenti sono dotati in particolare di personale a beneficio di una formazione specifica per l’applicazione di misure terapeutiche eseguite, se del caso, prima dell’esecuzione di una pena privativa di libertà (art. 59 a 61 CPS ), salvo l’internamento (art. 64 cpv. 2 CPS ) e l’internamento a vita (art. 64 cpv. 1 bis CPS ) e meglio
- le misure terapeutiche istituzionali per il trattamento di disturbi mentali (art. 59 CPS );
- il trattamento delle dipendenze (art. 60 CPS );
- le misure applicabili ai giovani adulti (art. 61 CPS );
- l’internamento (art. 64 cpv. 1 lett. a e b CPS );
- l’internamento a vita (art. 64 cpv. 1 bis CPS ).
Gli stabilimenti aperti che al momento attuale dispongono di una sezione chiusa per l’esecuzione delle pene, sono indicati nella parte 1 dell’allegato che segue.
1 Gli stabilimenti chiusi che al momento attuale dispongono di una sezione aperta per l’esecuzione delle pene, sono indicati nella parte 2 dell’allegato summenzionato.
2 Gli stabilimenti attualmente a disposizione per le forme derogatorie di esecuzione, sono indicati nella parte 3 dell’allegato summenzionato.
Le disposizioni adottate in materia di stabilimenti aperti o chiusi per l’esecuzione di misure sono indicate nella parte 4 dell’allegato summenzionato.
La Conferenza è competente per modificare la lista degli stabilimenti previsti dagli art. 5 a 7 del presente regolamento e indicati nell’allegato summenzionato.
Secondo le circostanze particolari (segnatamente motivi di presa a carico, di sicurezza, di disciplina, di prossimità del domicilio o del luogo di lavoro e d’effettivo delle persone detenute) e a condizione che le disposizioni prese non siano né contrarie al concordato né a svantaggio di un cantone o di uno stabilimento, i collocamenti possono essere effettuati o accettati in stabilimenti di cantoni non partner.
1 Il presente regolamento abroga la raccomandazione n. 1 del 27 ottobre 2006 relativa alla lista degli stabilimenti per l’esecuzione - anche anticipata - delle sanzioni penali privative di libertà.
2 La Conferenza invita pertanto i governi cantonali della Svizzera latina ad adattare i loro regolamenti relativi ai luoghi di detenzione o stabilimenti.
3 Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2008.
4 Lo stesso è pubblicato sul sito internet della Conferenza e da ogni Cantone secondo la procedura che gli è propria.