Art. 2 Regolamento relativo alla concessione di autorizzazioni di uscita alle persone condannate adulte e ai giovani adulti Regolamento relativo alla concessione di autorizzazioni di uscita alle persone condannate adulte e ai giovani adulti
Art. 2 Regolamento relativo alla concessione di autorizzazioni di uscita alle persone condannate adulte e ai giovani adulti
1 L’autorizzazione di uscita non deve togliere alla condanna il suo carattere di prevenzione e non deve nuocere alla sicurezza o mettere in pericolo la collettività pubblica, in particolare quando si tratta di persone internate.
2 Alle persone detenute in esecuzione di pena o di misura anticipata, possono essere accordati accompagnamenti, permessi o congedi. L’autorità giudiziaria può essere chiamata a dare un preavviso.
3 La persona detenuta collocata in regime di lavoro esterno può beneficiare di congedi secondo l’elenco progressivo previsto all’art. 11 cpv. 4 del presente regolamento.
4 La persona detenuta collocata in regime di semiprigionia può beneficiare di congedi secondo l’elenco progressivo previsto all’art. 11 cpv. 5 del presente regolamento.
5 Le autorità preposte possono rilasciare un’autorizzazione di uscita a una persona detenuta nei confronti della quale è aperta un’inchiesta penale esclusivamente con l’accordo preliminare dell’autorità giudiziaria competente.
6 Per l’esecuzione del regime di sicurezza rinforzata e dell’internamento a vita dei delinquenti estremamente pericolosi, la Conferenza promulgherà, se necessario, delle disposizioni particolari.
7 Gli articoli 75a e 90 cpv. 4 bis CP rimangono riservati.