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CH-TI
Art. 3 Decreto esecutivo circa l’applicazione del concordato intercantonale concernente le spese di esecuzione delle pene e di altre misure e del decreto legislativo concernente le spese di internamento, cura e collocamento ordinate in applicazione del Codice penale svizzero Decreto esecutivo circa l’applicazione del concordato intercantonale concernente le spese di esecuzione delle pene e di altre misure e del decreto legislativo concernente le spese di internamento, cura e collocamento ordinate in applicazione del Codice penale svizzero
Art. 3 Decreto esecutivo circa l’applicazione del concordato intercantonale concernente le spese di esecuzione delle pene e di altre misure e del decreto legislativo concernente le spese di internamento, cura e collocamento ordinate in applicazione del Codice penale svizzero
Tutte le autorità giudiziarie od amministrative cantonali che pronuncino una sentenza od una decisione che ordina una misura contemplata dal Codice penale svizzero ( art . 14, 15, 42, 43, 44, 45, 84, 85, 91, 92, 93) sono tenute a notificarne copia al direttore del Penitenziario non appena la sentenza o la decisione sia cresciuta in giudicato.
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