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Art. 4 Concordato concernente le spese di esecuzione delle pene e di altre misure Concordato concernente le spese di esecuzione delle pene e di altre misure

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Art. 4 Concordato concernente le spese di esecuzione delle pene e di altre misure

Ogni misura è eseguita dal Cantone nel quale essa è stata ordinata (Cantone giudicante).

Il Cantone d’ attinenza e, se deve partecipare alle spese, il Cantone di dimora hanno però il diritto di eseguire essi stessi la misura. Se ambedue i C antoni intendono procedere all’ esecuzione, il diritto spetta al Cantone che deve assumersi la parte maggiore delle spese o, a somme uguali, al Cantone di attinenza.

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