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CH-TI
Art. 3 Concordato concernente le spese di esecuzione delle pene e di altre misure Concordato concernente le spese di esecuzione delle pene e di altre misure
Art. 3 Concordato concernente le spese di esecuzione delle pene e di altre misure
Sono considerate come misure nel s enso del presente concordato l’internamento, la cura e l’ ospedalizzazione di delinquenti irresponsabili o di responsabilità scemata ( art . 14 e 15 CPS), le misure di sicurezza ( art . dal 42 al 45 CPS), il collocamento di fanciul li e adolescenti in una casa d’ educazione o in una famiglia, il trattamento speciale dei fan ciulli e degli adolescenti e l’ ulteriore trasferimento di adolescenti in uno stabilimento penitenziario (articoli 84, 85, 91, 92 e 93, secondo capoverso, CPS).