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Art. 2 Concordato concernente le spese di esecuzione delle pene e di altre misure Concordato concernente le spese di esecuzione delle pene e di altre misure

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Art. 2 Concordato concernente le spese di esecuzione delle pene e di altre misure

Qualunq ue sia il Cantone o il paese d’ origine e la dimora del condannato, ciascun Cantone assume le spese d’ esecuzione delle pene privative della libertà che sono pronunciate dalle sue autorità. Con riserva di altri accordi, il Cantone in cui si eseguisce la pena non può esigere una rifusione di spese dal Cantone di attinenza o di dimora.

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