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Art. 39 Concordato sull’esecuzione della detenzione penale delle persone minorenni nei Cantoni romandi e parzialmente nel Cantone Ticino Concordato sull’esecuzione della detenzione penale delle persone minorenni nei Cantoni romandi e parzialmente nel Cantone Ticino

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Art. 39 Concordato sull’esecuzione della detenzione penale delle persone minorenni nei Cantoni romandi e parzialmente nel Cantone Ticino

1 Le spese mediche necessarie (malattia e infortunio) sono a carico della persona minorenne detenuta, dei suoi rappresentanti legali o di un terzo (assicurazioni) o a titolo suppletivo dalle autorità di esecuzione.

2 Le spese mediche dovute ad un infortunio avvenuto durante il soggiorno della persona minorenne detenuta in un istituto concordatario sono a carico dell ’istituto stesso.

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