Legislator Giurisprudenza & Legislazione
343.200 CH-TI

Art. 7 Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti)

Apri la fonte ufficiale Atto completo (37 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 7 Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti)

1 La Commissione concordataria è composta da persone incaricate dell’esecuzione delle pene e delle misure dei cantoni concordatari, designate dal loro Direttore del Dipartimento.

2 Essa è presieduta dalla persona che assume la carica di segretario della Conferenza.

3 Una persona rappresentante la Commissione dei patronati penali, designata da quest’ultima, prende parte alle sedute con voce consultiva.

4 La Commissione si organizza e stabilisce la sua procedura.

← Art. 6 Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) Art. 8 Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →