343.200
CH-TI
Art. 7 Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti)
Art. 7 Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti)
1 La Commissione concordataria è composta da persone incaricate dell’esecuzione delle pene e delle misure dei cantoni concordatari, designate dal loro Direttore del Dipartimento.
2 Essa è presieduta dalla persona che assume la carica di segretario della Conferenza.
3 Una persona rappresentante la Commissione dei patronati penali, designata da quest’ultima, prende parte alle sedute con voce consultiva.
4 La Commissione si organizza e stabilisce la sua procedura.
← Art. 6 Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti)
Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti)
Art. 8 Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) →