Art. 4 Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti)
Art. 4 Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti)
La Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di esecuzione delle pene e delle misure (in seguito detta Conferenza) è l’organo superiore del Concordato.
La Conferenza ha le seguenti attribuzioni
a) essa prende tutte le decisioni nell’ambito delle competenze che il concordato le attribuisce;
b) essa elabora, nei settori dove lo ritiene necessario, dei regolamenti d’applicazione del concordato. Questi regolamenti sono adottati dai cantoni concordatari secondo le loro proprie regole;
c) essa adotta, nei settori dove lo ritiene necessario, delle direttive e delle raccomandazioni all’attenzione dei cantoni concordatari allo scopo di armonizzare l’esecuzione
- delle pene privative di libertà e delle misure; come pure l’esecuzione anticipata della pena o della misura inerenti al concordato; sono riservate le competenze delle autorità giudiziarie;
- di tutte le forme derogatorie delle pene privative di libertà;
d) essa controlla l’applicazione e l’interpretazione del concordato. Essa sorveglia, in special modo, che il regolamento degli stabilimenti concordatari non contenga niente di contrario al concordato e alle sue disposizioni di applicazione;
e) essa può proporre ai cantoni concordatari la creazione di nuove strutture o la gestione di alcuni stabilimenti da parte di amministratori privati fissando delle precise condizioni (art. 379 CP). Se necessario, essa indica ai cantoni concordatari delle raccomandazioni concernenti dei miglioramenti o degli adattamenti da apportare in special modo al regime dell’esecuzione delle pene e delle misure, come pure per l’esecuzione anticipata della pena o della misura; sono riservate le competenze delle autorità giudi ziarie;
f) essa propone al Governo del cantone interessato di modificare la destinazione di uno stabilimento concordatario, rispettivamente di una sezione;
g) essa è competente per sottoscrivere convenzioni con un cantone non concordatario per il collocamento di certe categorie di persone detenute;
h) essa intrattiene le relazioni con la Confederazione , gli altri due concordati penitenziar i e i cantoni non concordatari;
i) essa assicura le relazioni necessarie con altri organi istituzionali, con terzi interessati e i media;
j) essa favorisce e sostiene la formazione iniziale, la formazione continua e il perfezionamento professionale del personale incaricato dell’esecuzione delle pene e delle misure relativo al presente concordato;
k) essa delibera in un regolamento la lista degli stabilimenti destinati all’esecuzione delle pene e delle misure rette dal presente concordato e le regole minimali.