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Art. 32 Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti)

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Art. 32 Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti)

1 Ogni vertenza tra cantoni concordatari od organi subordinati del concordato è decisa dalla Conferenza quale istanza unica.

2 La legge federale del 20 dicembre 1968 relativa alla procedura amministrativa (RS 172.021) è applicabile.

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