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Art. 3 Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti)

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Art. 3 Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti)

1 La Conferenza è composta da una persona rappresentante di ogni cantone romando. Ogni governo cantonale designa un membro dell’esecutivo cantonale per rappresentarlo e operare a suo nome.

2 Un membro dell’esecutivo dal Cantone Ticino prende parte alle sedute con voce consultiva.

3 I membri della Conferenza possono farsi assistere da persone incaricate dell’esecuzione delle pene e delle misure.

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