343.200
CH-TI
Art. 2 Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti)
Art. 2 Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti)
Gli organi del concordato sono
a) la Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di esecuzione delle pene e delle misure;
b) il Segretariato della Conferenza;
c) la Commissione concordataria;
d) la Commissione dell’assistenza riabilitativa.
C onferenza latina delle autorità
cantonali competenti in mate ria
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Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti)
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