Legislator Giurisprudenza & Legislazione
343.200 CH-TI

Art. 2 Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti)

Apri la fonte ufficiale Atto completo (37 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 2 Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti)

Gli organi del concordato sono

a) la Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di esecuzione delle pene e delle misure;

b) il Segretariato della Conferenza;

c) la Commissione concordataria;

d) la Commissione dell’assistenza riabilitativa.

C onferenza latina delle autorità

cantonali competenti in mate ria

← Art. 1 Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) Art. 3 Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →