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CH-TI
Art. 2 Decreto legislativo concernente la sottoscrizione della convenzione tra il Cantone Ticino e il Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenziari, relativa al contributo finanziario annuale che il Canton Ticino deve versare al Centro svizzero di formazione Decreto legislativo concernente la sottoscrizione della convenzione tra il Cantone Ticino e il Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenziari, relativa al contributo finanziario annuale che il Canton Ticino deve versare al Centro svizzero di formazione
Art. 2 Decreto legislativo concernente la sottoscrizione della convenzione tra il Cantone Ticino e il Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenziari, relativa al contributo finanziario annuale che il Canton Ticino deve versare al Centro svizzero di formazione
Il Con siglio di Stato può adeguare l’ ammontare del contributo annuale a dipendenza delle decisioni della Conferenza dei capi dei Dipartimenti di giustizia e polizia sino ad un contributo di base massimo di fr. 2.- per giornata di carcerazione.
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