Art. 83 Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino
Art. 83 Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino
1 Costituiscono un’infrazione disciplinare
a) l’evasione e ogni atto teso manifestamente a preparare un’evasione;
b) il rifiuto d’ordine;
c) il rifiuto di lavorare, la perturbazione del lavoro e ogni altra manifestazione di cattiva volontà e impegno sul lavoro e nella formazione, per le persone sottoposte a tali obblighi;
d) i danni causati volontariamente o per negligenza grave alle attrezzature, installazioni o ogni altro bene appartenenti alle strutture carcerarie, al personale, ad altri carcerati o a terzi;
e) gli atti di violenza fisica o verbale contro carcerati, il personale o terzi;
f) il contatto vietato con altri carcerati o con persone estranee alle strutture carcerarie;
g) la trasmissione di corrispondenza, d’informazioni o di qualsiasi oggetto o prodotto per conto di altri carcerati;
h) lo sperpero di generi alimentari;
i) l’entrata, l’uscita, l’acquisto, la trasmissione ed il possesso fraudolento di oggetti vietati come armi, altri oggetti pericolosi, documenti, denaro in contanti, mezzi di comunicazione non permessi;
j) l’introduzione, il possesso, la fabbricazione, il consumo e il commercio di bevande alcoliche, sostanze ai sensi della legislazione federale sugli stupefacenti, medicinali non prescritti o qualsiasi altro oggetto, dato o informazione non autorizzati;
k) il consumo di tabacchi da parte di persone minori di anni quattordici;
l) l’inosservanza delle norme di condotta del congedo;
m) la provocazione, l’istigazione e la complicità alla commissione di un’infrazione disciplinare;
n) il tentativo o gli atti preparatori per la commissione di un’infrazione disciplinare;
o) ogni atto punito dalla legge o contrario alle disposizioni del presente regolamento o di altri disposti in materia di esecuzione delle pene e delle misure.
2 L’azione penale rimane riservata.