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Art. 8 Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino

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Art. 8 Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino

1 Per le persone che si presentano su convocazione per espiare una pena privativa di libertà, si applicano le disposizioni di questo regolamento nella misura in cui sono rilevanti.

2 Esse devono

a) produrre la convocazione;

b) produrre un documento di legittimazione valido;

c) produrre l’eventuale licenza di condurre;

d) presentarsi in condizioni di salute idonee alla carcerazione;

e) produrre eventuali certificati medici attestanti un handicap, uno stato di salute problematico o la necessità di assumere medicinali particolari o di osservare un regime alimentare particolare;

f) in caso di semiprigionia, la ricevuta postale o bancaria attestante l’avvenuto pagamento del saldo o di un acconto delle spese d’esecuzione.

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