342.110
CH-TI
Art. 8 Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino
Art. 8 Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino
1 Per le persone che si presentano su convocazione per espiare una pena privativa di libertà, si applicano le disposizioni di questo regolamento nella misura in cui sono rilevanti.
2 Esse devono
a) produrre la convocazione;
b) produrre un documento di legittimazione valido;
c) produrre l’eventuale licenza di condurre;
d) presentarsi in condizioni di salute idonee alla carcerazione;
e) produrre eventuali certificati medici attestanti un handicap, uno stato di salute problematico o la necessità di assumere medicinali particolari o di osservare un regime alimentare particolare;
f) in caso di semiprigionia, la ricevuta postale o bancaria attestante l’avvenuto pagamento del saldo o di un acconto delle spese d’esecuzione.