342.110
CH-TI
Art. 7 Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino
Art. 7 Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino
1 Nessuno può essere incarcerato senza un titolo di detenzione valido dell’autorità competente.
2 La persona incarcerata è accolta dal funzionario incaricato, al quale fornisce ogni informazione utile alla costituzione del fascicolo individuale.
3 Le informazioni sono raccolte su supporto informatico ed in particolare comprendono
a) i dati sull’identità della persona incarcerata; per i minorenni l’identità del rappresentante legale;
b) il motivo dell’incarcerazione;
c) l’autorità che ha ordinato l’incarcerazione;
d) la data e l’ora dell’incarcerazione;
e) le informazioni su ferite visibili o denunce di maltrattamento;
f) ogni informazione utile sullo stato di salute fisica o mentale;
g) il termine di fine pena, se già noto.