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Art. 7 Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino

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Art. 7 Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino

1 Nessuno può essere incarcerato senza un titolo di detenzione valido dell’autorità competente.

2 La persona incarcerata è accolta dal funzionario incaricato, al quale fornisce ogni informazione utile alla costituzione del fascicolo individuale.

3 Le informazioni sono raccolte su supporto informatico ed in particolare comprendono

a) i dati sull’identità della persona incarcerata; per i minorenni l’identità del rappresentante legale;

b) il motivo dell’incarcerazione;

c) l’autorità che ha ordinato l’incarcerazione;

d) la data e l’ora dell’incarcerazione;

e) le informazioni su ferite visibili o denunce di maltrattamento;

f) ogni informazione utile sullo stato di salute fisica o mentale;

g) il termine di fine pena, se già noto.

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