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Art. 5 Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino

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Art. 5 Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino

1 Valgono le seguenti denominazioni e abbreviazioni

– persona condannata: persona maggiorenne posta in esecuzione di pena o di misura o di internamento e persona maggiorenne posta in esecuzione anticipata di pena o di misura o di internamento;

– Concordato latino: Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti nei cantoni latini;

– CPP: Codice di procedura penale svizzero;

– CPS: Codice penale svizzero;

– Dipartimento: Dipartimento delle istituzioni;

– Direzione: Direzione delle strutture carcerarie;

– Divisione: Divisione della giustizia;

– Medico: medico incaricato delle strutture carcerarie;

– PES: piano di esecuzione della sanzione;

– PEM: piano di esecuzione della misura;

– REP: Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti.

2 Tutte le denominazioni riferite alle persone si intendono al maschile e al femminile.

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