Art. 5 Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino
Art. 5 Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino
1 Valgono le seguenti denominazioni e abbreviazioni
– persona condannata: persona maggiorenne posta in esecuzione di pena o di misura o di internamento e persona maggiorenne posta in esecuzione anticipata di pena o di misura o di internamento;
– Concordato latino: Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti nei cantoni latini;
– CPP: Codice di procedura penale svizzero;
– CPS: Codice penale svizzero;
– Dipartimento: Dipartimento delle istituzioni;
– Direzione: Direzione delle strutture carcerarie;
– Divisione: Divisione della giustizia;
– Medico: medico incaricato delle strutture carcerarie;
– PES: piano di esecuzione della sanzione;
– PEM: piano di esecuzione della misura;
– REP: Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti.
2 Tutte le denominazioni riferite alle persone si intendono al maschile e al femminile.