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Art. 46 Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino

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Art. 46 Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino

La Direzione può adottare misure volte a limitare il contatto tra categorie particolari di persone incarcerate.

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