342.110
CH-TI
Art. 46 Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino
Art. 46 Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino
La Direzione può adottare misure volte a limitare il contatto tra categorie particolari di persone incarcerate.