342.110
CH-TI
Art. 39 Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino
Art. 39 Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino
1 Per i primi dieci giorni di detenzione, la persona incarcerata è posta in osservazione; dal giorno successivo al suo arrivo, è ammessa al passeggio secondo le disposizioni interne.
2 La Direzione si riserva le decisioni sui casi particolari.