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Art. 39 Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino

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Art. 39 Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino

1 Per i primi dieci giorni di detenzione, la persona incarcerata è posta in osservazione; dal giorno successivo al suo arrivo, è ammessa al passeggio secondo le disposizioni interne.

2 La Direzione si riserva le decisioni sui casi particolari.

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