Art. 32 Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino
Art. 32 Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino
1 L’assistenza sociale individuale è garantita dall’Ufficio di Patronato, rispettivamente dal Servizio educativo minorile, entrambi sottoposti a una direzione propria.
2 Ad ogni persona incarcerata viene assegnato un operatore sociale di riferimento.
3 Gli operatori sociali contribuiscono alla ricerca delle soluzioni dei problemi di carattere sociale e materiale della persona incarcerata.
4 In modo particolare mantengono i necessari rapporti con
a) autorità penali competenti e Polizia;
b) autorità civili;
c) enti e servizi a carattere sociale;
d) familiari e persone prossime.
5 Gli operatori sociali allestiscono i preavvisi richiesti dalle autorità competenti.
6 Gli operatori sociali sono tenuti al segreto su quanto apprendono nell’esercizio delle loro funzioni. Possono comunicare a terzi informazioni sulle condizioni personali degli assistiti soltanto col consenso scritto di questi ultimi o dell’autorità competente.
7 Ad eccezione del primo colloquio, la persona incarcerata formula per iscritto le richieste di appuntamento all’operatore sociale.