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Art. 32 Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino

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Art. 32 Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino

1 L’assistenza sociale individuale è garantita dall’Ufficio di Patronato, rispettivamente dal Servizio educativo minorile, entrambi sottoposti a una direzione propria.

2 Ad ogni persona incarcerata viene assegnato un operatore sociale di riferimento.

3 Gli operatori sociali contribuiscono alla ricerca delle soluzioni dei problemi di carattere sociale e materiale della persona incarcerata.

4 In modo particolare mantengono i necessari rapporti con

a) autorità penali competenti e Polizia;

b) autorità civili;

c) enti e servizi a carattere sociale;

d) familiari e persone prossime.

5 Gli operatori sociali allestiscono i preavvisi richiesti dalle autorità competenti.

6 Gli operatori sociali sono tenuti al segreto su quanto apprendono nell’esercizio delle loro funzioni. Possono comunicare a terzi informazioni sulle condizioni personali degli assistiti soltanto col consenso scritto di questi ultimi o dell’autorità competente.

7 Ad eccezione del primo colloquio, la persona incarcerata formula per iscritto le richieste di appuntamento all’operatore sociale.

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