Art. 3 Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino
Art. 3 Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino
1 La Farera è destinata all’incarcerazione di
a) persone maggiorenni poste in detenzione preventiva su ordine dell’autorità competente cantonale, federale o di altro cantone;
b) persone minorenni su ordine dell’autorità competente, secondo le disposizioni a loro riservate, incarcerate nel comparto a loro destinato;
c) persone poste in detenzione su ordine dell’Ufficio federale di giustizia, nell’ambito di una richiesta d’estradizion e da parte di uno Stato estero;
d) persone detenute in attesa di trasferimento presso altri stabilimenti di detenzione o di esecuzione di misura o di carcerazione amministrativa;
e) persone condannate di sesso femminile e poste in esecuzione di una pena di corta durata.
2 Nelle celle di rigore della Farera sono scontate le sanzioni disciplinari inflitte alle persone incarcerate nelle strutture carcerarie o, previa autorizzazione dell’autorità competente, alle persone condannate a una misura o anticipazione di misura giusta l’art. 60 del Codice penale svizzero e collocate nei centri riconosciuti del Cantone Ticino.
3 La Stampa è destinata all’incarcerazione di
a) persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento;
b) persone maggiorenni poste in esecuzione anticipata di pena o di misura o di internamento;
c) persone di principio destinate alla Farera incluse nelle categorie a), c), d) del cpv. 1, le quali possono essere eccezionalmente incarcerate alla Stampa su decisione della Direzione.
4 La Farera e La Stampa sono considerate strutture chiuse.
5 Lo Stampino e il Naravazz sono considerate strutture aperte.
6 Essi sono destinati all’incarcerazione di
a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno;
b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia;
c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni;
d) persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati.
7 L’assegnazione all’una o all’altra struttura è decisa dalla Direzione.