Legislator Giurisprudenza & Legislazione
342.110 CH-TI

Art. 3 Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino

Apri la fonte ufficiale Atto completo (88 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 3 Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino

1 La Farera è destinata all’incarcerazione di

a) persone maggiorenni poste in detenzione preventiva su ordine dell’autorità competente cantonale, federale o di altro cantone;

b) persone minorenni su ordine dell’autorità competente, secondo le disposizioni a loro riservate, incarcerate nel comparto a loro destinato;

c) persone poste in detenzione su ordine dell’Ufficio federale di giustizia, nell’ambito di una richiesta d’estradizion e da parte di uno Stato estero;

d) persone detenute in attesa di trasferimento presso altri stabilimenti di detenzione o di esecuzione di misura o di carcerazione amministrativa;

e) persone condannate di sesso femminile e poste in esecuzione di una pena di corta durata.

2 Nelle celle di rigore della Farera sono scontate le sanzioni disciplinari inflitte alle persone incarcerate nelle strutture carcerarie o, previa autorizzazione dell’autorità competente, alle persone condannate a una misura o anticipazione di misura giusta l’art. 60 del Codice penale svizzero e collocate nei centri riconosciuti del Cantone Ticino.

3 La Stampa è destinata all’incarcerazione di

a) persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento;

b) persone maggiorenni poste in esecuzione anticipata di pena o di misura o di internamento;

c) persone di principio destinate alla Farera incluse nelle categorie a), c), d) del cpv. 1, le quali possono essere eccezionalmente incarcerate alla Stampa su decisione della Direzione.

4 La Farera e La Stampa sono considerate strutture chiuse.

5 Lo Stampino e il Naravazz sono considerate strutture aperte.

6 Essi sono destinati all’incarcerazione di

a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno;

b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia;

c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni;

d) persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati.

7 L’assegnazione all’una o all’altra struttura è decisa dalla Direzione.

← Art. 2 Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino Art. 4 Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →